Art. 3.
(Marchi di qualità).

      1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, e successive modificazioni del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materia prima agricola, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.